TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Galatone, attualmente in Largo SS. Crocifisso, 6, quale Ente del terzo settore, l’Associazione denominata “FIDAS Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue – OdV” in conformità al dettato dell’art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L’Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 – L’Associazione “FIDAS Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue – OdV”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Art. 3 – Finalità e attività
L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:
lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
Ed in particolare e a mero titolo esemplificativo persegue le seguenti finalità:
- promuovere e diffondere la pratica della donazione anonima, gratuita, volontaria e periodica del sangue, quale atto di umana solidarietà;
- rappresentare le sezioni comunali, i gruppi aziendali, i quartieri, gli istituti di istruzione aderenti e coordinare eventualmente l’attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
- concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario, Regionale e Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Federazioni ed Associazioni Donatori di Sangue più rappresentative.
In ossequio allo Statuto FIDAS Nazionale, quest’Associazione si costituisce insieme con tutte le altre Associazioni FIDAS presenti sul territorio pugliese in Federazione Regionale denominata “FIDAS Puglia”.
Art. 4 – Risorse, patrimonio e loro destinazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il patrimonio sociale è, poi, costituito da:
- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 4 bis – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 5 – Destinazione Mezzi Finanziari
Tutti i beni dell’Associazione dovranno essere impiegati per il perseguimento dei fini sociali. Su proposta del Consiglio Direttivo di Fidas Leccese, l’Assemblea delibera la quota che annualmente deve essere distribuita alle Sezioni in proporzione al numero e alla tipologia delle donazioni effettuate sulla base di quanto pervenuto dagli enti preposti. Le quote versate dai Soci Sostenitori ed i contributi che giungano direttamente alle Sezioni da privati o enti vari, saranno di spettanza delle singole sezioni.
Articolo 6 – Divieti Generali
E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e l’organizzazione dell’Associazione per scopi che non siano quelli associativi. Gli iscritti all’Associazione, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della loro posizione in seno all’Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.
TITOLO II – SOCI
Art. 7 – Categorie di soci
I Soci si dividono in tre categorie
Soci Donatori
Sono Soci Donatori coloro che, dichiarati idonei fisicamente, si impegnano a donare il Sangue o suoi componenti secondo i principi del presente Statuto, in osservanza alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed abbiano effettuato almeno due donazioni negli ultimi due anni.
Soci Onorari
I Soci Onorari si distinguono in:
- Soci Onorari di diritto: coloro che siano stati Soci Donatori che per motivi o cause indipendenti dalla loro volontà siano impossibilitati a donare il Sangue ma intendano tuttavia continuare a partecipare all’attività dell’Associazione;
- Soci di Merito: coloro che prestino gratuitamente la loro opera per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
I Soci Onorari di Diritto e di Merito hanno nell’Associazione gli stessi diritti dei Soci Donatori.
Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono finanziariamente l’Associazione versando una quota annuale nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo della sezione. I Soci Sostenitori non possono accedere a cariche sociali e non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.
Art. 8 – Ammissione dei Soci
L’ammissione dei Soci Donatori avviene, di fatto, con il completamento della seconda donazione. La consegna della relativa tessera conferma l’avvenuta accettazione.
Le nomine dei Soci Onorari di Diritto e dei Soci di Merito sono deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.
La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce con il versamento della quota fissata e con l’accettazione delle norme del presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione.
Art. 9 – Impegni dei Soci
I Soci Donatori non donano il loro sangue per ricevere vantaggi di alcun genere. In particolare essi non possono ricevere denaro o altre ricompense dai beneficiati o loro familiari, né possono vantare privilegi di sorta. I Donatori sono moralmente impegnati a donare ogni qualvolta ne sia richiesto in ossequio alle leggi vigenti di medicina trasfusionale.
Articolo 10 – Perdita della qualifica di Socio
I Soci Donatori perdono la loro qualifica per:
- dimissioni;
- cessazione dell’attività di donatore per un periodo superiore a due anni purchè non dovuta a patologie che escludono definitivamente dalla donazione;
- ragioni mediche;
- raggiungimento dei limiti di età;
- motivi disciplinari a seguito di delibera del C.D. Sezionale (espulsione);
- per morte.
I Soci Onorari perdono la loro qualifica per:
- dimissioni;
- motivi disciplinari a seguito di delibera del C.D. Sezionale (espulsione);
- per morte.
La perdita della qualifica di Socio Donatore o Onorario per motivi disciplinari deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale con maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Il Consiglio Direttivo Sezionale può, altresì, deliberare di applicare, a seconda dei casi, le seguenti sanzioni disciplinari ai Soci che si rendano responsabili di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso e, comunque, per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, senza disporre l’espulsione:
- avvertimento verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione cautelativa della qualifica di Socio per un tempo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all’interessato entro 15 giorni dalla delibera a mezzo di lettera con raccomandata A/R.
Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di applicazione delle sanzioni disciplinari o di espulsione, il Socio può proporre ricorso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri Sezionale, il quale delibererà, ai sensi del presente Statuto.
Per tutta la durata del procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri Sezionale e sino alla sua decisione in ordine all’espulsione del Socio Donatore Onorario, i diritti di quest’ultimo ottenuti con la qualifica di Socio vengono sospesi.
Art. 11 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e dell’eventuale regolamento.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 12 – Volontari
Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
TITOLO III – ORGANI DELLA FIDAS LECCESE
Art. 13 – Organi Sociali e Cariche Elettive
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l’Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 14 –Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 15 – Assemblea
L’Assemblea si riunisce una volta all’anno in seduta ordinaria. Ha il compito di:
- Eleggere il Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri;
- Tracciare le linee politico-programmatiche dell’Associazione;
- Discutere ed approvare la Relazione Morale e il Conto Consuntivo annuale;
- Determinare la quota associativa annuale;
- Approvare il Bilancio Preventivo annuale.
L’Assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo delle Sezioni.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati delle Sezioni in ragione di uno per ogni cento o frazione di cento donazioni effettuate nell’anno precedente quello in cui avviene l’Assemblea stessa. Il numero delle donazioni si desume dagli elenchi ufficiali rilasciati e sottoscritti dai responsabili dei Servizi di Medicina Trasfusionale che hanno effettuato i prelievi.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Sezioni.
Delibera a maggioranza semplice dei votanti fatto salvo i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.
Delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto.
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.
Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone e quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei votanti; negli altri casi avvengono per alzata di mano.
Articolo 16 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti pari a due terzi del numero delle Sezioni afferenti alla Fidas Leccese nell’anno precedente al rinnovo delle cariche e comunque da un minimo di 15 membri.
Nel determinare il numero di componenti del Consiglio Direttivo si procederà ad un arrotondamento per difetto all’unità più bassa nel caso di numero decimale compreso tra 1 e 5, mentre si procederà ad un arrotondamento per eccesso all’unità più alta nel caso di numero decimale compreso tra 6 e 9.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge nel proprio seno:
- Il Presidente;
- Due Vice Presidenti;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario Organizzativo.
Inoltre, su proposta del Presidente, nomina il segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- Provvede all’esecuzione dei deliberati all’Assemblea;
- Promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell’Associazione;
- Esamina le domande delle Sezioni e ne delibera l’ammissione;
- Esamina le modifiche dello Statuto e Regolamento della Fidas Puglia e propone eventuali variazioni;
- Ratifica le linee guida della Relazione Morale ed approva il Conto Consuntivo annuale;
- Predispone il Bilancio Preventivo;
- Convoca l’Assemblea Ordinaria e ne stabilisce l’ordine del giorno;
- Svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione dell’Associazione;
- Nomina i Candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri della Fidas Nazionale;
- Nomina i delegati all’Assemblea Nazionale Fidas;
- Commissaria eventuali sezioni che non ottemperano al dettato del presente Statuto e al pedissequo Regolamento. Il Consiglio Provinciale nomina un Commissario ad acta per 6 mesi, il quale ha il compito di ripristinare il rispetto delle norme statutarie e dell’allegato Regolamento all’interno della sezione commissariata e di condurre quest’ultima a nuove elezioni.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Partecipano al Consiglio Direttivo con voto consultivo, i Presidenti delle sezioni non rappresentate nel Consiglio, nonché il Coordinatore Provinciale del Gruppo Giovani.
La mancata approvazione della Relazione Morale o del Conto Consuntivo in sede di Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.
Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e tutela l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.
In particolare:
- Provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendo l’ordine del giorno;
- Iscrive all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
- E’ tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- Redige la Relazione Morale;
- Adotta, in caso di necessità, delibere d’urgenza che pone all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
- Nella prima seduta del Consiglio Direttivo, designa il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento,
- E’ responsabile nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi;
- Egli dura in carica per 4 anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Ai fini del computo del numero dei mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni.
Articolo 18 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e predispone i bilanci annuali da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo ed all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Art. 20 – Organo di controllo
Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Articolo 21 – Il Collegio dei Probiviri
I Probiviri vengono eletti dall’Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi eleggono il Presidente, il quale convocherà e presiederà le riunioni del Collegio.
Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi dell’Associazione e le singole sezioni.
Le delibere dl Collegio dei Probiviri sono definitive.
Art. 22 – Libri sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Art. 23 – Pubblicità e trasparenza
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Art. 24 – Bilancio sociale e informativa sociale
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
TITOLO IV – LE SEZIONI
Art. 25 – Le Sezioni
L’Associazione si articola in Sezioni locali, aventi sede in comuni o frazioni. Promuove la formazione di gruppi di Donatori in quartieri, complessi aziendali, istituti di istruzione e simili. Per la costituzione di una Sezione occorrono almeno 15 Soci Donatori attivi.
Art. 26 – Organi delle Sezioni
Sono organi delle Sezioni:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
Art. 27 – Assemblea
L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di Febbraio e comunque prima dell’Assemblea Provinciale. E’ convocata dal Presidente con le modalità previste dal Regolamento ed è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione, e di qualunque numero in seconda convocazione. Per aventi diritto al voto, si intendono i Soci Donatori ed Onorari regolarmente iscritti ad ogni sezione. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e, senza indugio, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
Alle Assemblee sezionali, sia ordinarie che straordinarie, partecipa un componente il Consiglio Direttivo dell’Associazione, su delega del Presidente.
Questi sovrintenderà all’applicazione dello Statuto e del Regolamento. A tal fine le sezioni sono tenute a comunicare per iscritto al Presidente almeno 10 giorni prima, la data fissata per l’Assemblea.
Compiti dell’Assemblea dei Soci sono:
- Approvare la Relazione Morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- Eleggere, ogni 4 anni, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- Esaminare ed approvare i Bilanci predisposti dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo.
Articolo 28 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri. Il numero è stabilito dall’Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge nel proprio seno:
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario Organizzativo.
Inoltre, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
- Provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- Promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Sezione;
- Ratifica la Relazione Morale ed il Conto Consuntivo annuali;
- Predispone il Bilancio Preventivo;
- Convoca le Assemblee;
- Nomina i candidati per il consiglio Direttivo dell’Associazione;
- Nomina i delegati all’Assemblea dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
La mancata approvazione della Relazione Morale o del Conto Consuntivo in sede di Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.
Articolo 29 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione e tutela l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.
In particolare:
- Provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendo l’ordine del giorno;
- Iscrive all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
- È tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- Redige la Relazione Morale;
- Adotta, in caso di necessità, delibere d’urgenza che pone all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
- E’ responsabile nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi;
- Egli dura in carica per 4 anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Ai fini del computo del numero dei mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni.
Articolo 30 – Autonomia delle Sezioni
Le Sezioni godono di autonomia amministrativa ed operativa per il perseguimento degli scopi associativi nell’ambito della Sezione stessa, se non sono in contrasto con le indicazioni politico-programmatiche dell’Associazione.
Le Sezioni possono liberamente disporre per il conseguimento degli scopi associativi, delle somme di denaro loro pervenute a qualsiasi titolo da privati o Enti e delle somme loro assegnata dall’Associazione.
Articolo 31 – Collaborazione con i Servizi di Medicina Trasfusionale
Le Sezioni dovranno agire in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Servizi di Medicina Trasfusionale verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori.
TITOLO V – NORME FINALI
Articolo 32
Al presente Statuto è annesso il Regolamento di attuazione che sarà approvato dall’Assemblea in seduta ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
Articolo 33
Il presente Statuto ha validità anche per le Sezioni.
Articolo 34
Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente il precedente.
- Atto costitutivo 8/10/75 – Rogito notar Zuppelli – Taviano.
- Modifiche Assemblea Straordinaria 22/10/88 – Racale.
- Modifiche legalizzate con Rogito notar Gloria – Galatone, in data 10/07/92.
- Modifiche Assemblea Straordinaria del 20/05/93 – Alezio – Legalizzato dall’Ufficio del Registro di Gallipoli il 27/05/93.
- Modifiche Assemblea Straordinaria del 23/09/01 – Galatone.
- Modifiche Assemblea Straordinaria del 05/03/17 – Galatone.
- Modifiche Assemblea Ordinaria del 24/10/20 – Taviano.