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FIDAS Leccese

Statuto

Art. 1 – In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto della FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, e nello spirito della normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e donazione di sangue ed emocomponenti, è costituito il Coordinamento Regionale FIDAS Puglia, associazione non riconosciuta.

Art. 2 – I compiti del Coordinamento Regionale sono definiti dall’art. 12 dello statuto nazionale. In particolare, il Coordinamento Regionale FIDAS Puglia deve:

a) rappresentare le Federate nei confronti delle istituzioni e organizzazioni regionali;

b) coordinare e armonizzare l’attività di rilevanza regionale delle Federate;

c) attuare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi in materia trasfusionale, concordati e definiti con gli Enti regionali di riferimento;

d) riportare presso le Federate gli indirizzi di politica associativa di Fidas Nazionale e assicurarne l’applicazione.

Il Coordinamento deve inoltre promuovere e garantire:

a) il rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo;

b) il rispetto tra le Federate e la reciproca collaborazione al fine di supportare ed armonizzare le loro attività con l’obiettivo di diffondere uniformemente la cultura della donazione;

c) il rispetto delle competenze territoriali delle Federate;

d) la più ampia collaborazione con le Federate, condividendo le disposizioni e le normative nazionali e regionali ed ogni ulteriore informazione e documentazione che possa risultare utile per il migliore svolgimento dei compiti istituzionali;

e) la costante interlocuzione e condivisione con la FIDAS Nazionale delle attività svolte ed utili al regolare svolgimento dei compiti della Federazione.

f) il rispetto tra le Federate e la reciproca collaborazione al fine di supportare ed armonizzare le loro attività con l’obiettivo di diffondere uniformemente la cultura della donazione.

Art. 3 – Aderiscono al Coordinamento Regionale FIDAS Puglia tutte le Federate della Regione Puglia in
forza della loro adesione alla FIDAS e durante tutta la durata della loro permanenza nella
Federazione.

Art. 4 –  La FIDAS Puglia non ha fini di lucro; le cariche federative e le prestazioni delle Aderenti e dei loro
Soci non comportano compensi.

Art. 5 – Sono Organi del Coordinamento Regionale FIDAS Puglia:

  1. Il Coordinamento;
  2. Il Presidente.

Le cariche federative sono elettive.   

Art. 6 – La sede legale della FIDAS Puglia si identifica con quella dove ha eletto domicilio il Presidente, salvo diversa indicazione del Coordinamento.

Art. 7 – Il Coordinamento Regionale è costituito dai Presidenti di tutte le Federate del territorio ovvero da altro  rappresentante designato dalla singola Federata. A questi si aggiungono – allorquando le donazioni abbiano superato il numero di 3.000 nell’anno solare precedente le elezioni – uno, due o tre delegati, secondo lo schema seguente:

a) le Federate che nell’anno solare precedente avranno un numero di donazioni da 3001 fino a 10.000 avranno diritto a essere rappresentate da un delegato oltre il Presidente;
b) le Federate che nell’anno solare precedente avranno un numero di donazioni da 10.001 fino a 20.000 avranno diritto a essere rappresentate da due delegati oltre il Presidente;
c) le Federate che nell’anno solare precedente avranno un numero di donazioni superiore a 20.001 avranno diritto a essere rappresentate da tre delegati oltre il Presidente.

Fa parte del Coordinamento anche il Coordinatore regionale Giovani con voto consultivo, là dove presente.

Le Associazioni che aderiscono alla FIDAS nel corso di un mandato sono rappresentate nell’anno solare in corso dal proprio Presidente o da un suo delegato. Il mandato regionale dura 4 anni, salvo decadenza anticipata delle cariche nazionali, a cui esso deve conformarsi, e ogni membro elettivo può essere eletto per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Ai fini del computo del numero dei mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni.

Art. 8 – Il Coordinamento nella sua prima seduta ed entro i 90 giorni successivi al rinnovo delle cariche nazionali, rinnova i suoi componenti ed elegge al suo interno – su candidatura proposta dalle Federate di appartenenza – un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Coordinamento Regionale deve inviare alla segreteria nazionale ed al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.

Le elezioni per le cariche di Presidente regionale, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere si svolgono con votazioni a scrutinio segreto, di persona o su piattaforma online e con le modalità organizzative definite nel regolamento regionale.

Il Coordinamento Regionale, con la partecipazione di tutte le Federate che lo compongono, deve partecipare alle iniziative e attività che rispondono a principi di programmazione ed alle esigenze sanitarie definiti dalle Istituzioni e dagli Enti di riferimento in ambito regionale.

Il Coordinamento Regionale, inoltre, può predisporre, con spontanea ed autonoma partecipazione delle Federate, il finanziamento di specifiche attività aggiuntive per il perseguimento delle finalità statutarie.

Previa autorizzazione di FIDAS Nazionale, le Federate possono costituire, al di fuori del Coordinamento Regionale, altre strutture organizzative per rispondere a finalità contingenti non comprese negli articoli 1 e 2 del presente statuto, ma in ogni caso non contrastanti con le finalità statutarie FIDAS.

Il Coordinamento è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il tesoriere predispone il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione del Coordinamento, nonché la bozza di quello preventivo da sottoporre sempre al Coordinamento per l’approvazione.

Art. 9

9.1 – Il candidato Presidente Regionale deve presentare:

a) un curriculum da cui si evincano, in particolare, una documentata esperienza associativa ed il non essere stato oggetto da parte del Collegio dei Probiviri o di altro Organo della FIDAS Nazionale, nel corso dei due mandati precedenti, di provvedimento sanzionatorio considerato grave ai sensi del Regolamento Nazionale;

b) un programma coerente con le linee programmatiche della FIDAS nazionale;

c) la dichiarazione di non trovarsi in condizione di incompatibilità con l’incarico ai sensi dell’art. 21 dello statuto nazionale e di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti non colposi.

9.2 – Il Presidente Regionale rappresenta il Coordinamento Regionale e ne ha la firma, che può delegare ad altro componente dello stesso Coordinamento secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.

Nell’esercizio delle sue funzioni deve:

a) convocare il Coordinamento Regionale almeno tre volte all’anno, e presentare entro il 31 marzo una relazione sull’attività del Coordinamento nell’anno solare precedente, il rendiconto dell’anno precedente e le previsioni di spesa per l’anno in corso. La mancata approvazione del rendiconto comporta la decadenza del Presidente;

b) provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Regionale e, se necessario, adottare provvedimenti d’urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Coordinamento;

c) mantenere rapporti – direttamente, o tramite il suo Vice o altro Componente del Coordinamento da lui delegato – con le Istituzioni/Enti regionali, partecipando agli Organismi competenti sulle tematiche trasfusionali ed alle attività di programmazione/monitoraggio per il raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e degli emocomponenti;

d) monitorare le attività ed i risultati delle Federate e mettere in campo azioni di supporto, qualora necessario, o rappresentare le istanze/criticità presso gli Organi competenti al fine di perseguire gli obiettivi definiti in sede di programmazione;

e) promuovere a livello regionale la conoscenza dei valori e delle iniziative FIDAS;

f) collaborare attivamente con il Vice-Presidente nazionale della Circoscrizione per attuare a livello locale le linee programmatiche e le iniziative promosse dalla FIDAS Nazionale, conformando la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto.

Il Vice-Presidente regionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo che a sua volta può essere sostituito da un delegato.

Il Presidente regionale può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

Ai fini del computo del numero di mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni.

9.3 – Il Presidente Regionale può decadere anticipatamente dalla carica per:

  • dimissioni
  • morte
  • mancata approvazione del rendiconto
  • mancata approvazione della relazione annuale
  • Mancata convocazione del Coordinamento almeno tre volte all’anno
  • sfiducia, deliberata dal Coordinamento di appartenenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o dal Consiglio Direttivo Nazionale in esecuzione di un deliberato inappellabile del Collegio dei Probiviri

Appena ricevuta notizia della decadenza del Presidente, il Vice-Presidente indice l’elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Se entro tale termine non viene eletto il nuovo Presidente, il Vice-Presidente nazionale di Area provvede entro 30 giorni a convocare nuove elezioni, che devono avvenire entro i successivi 30 giorni. Il nuovo eletto resta in carica fino al termine del quadriennio già avviato. In caso di ulteriore mancata elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale assume gli opportuni provvedimenti per assicurare comunque lo svolgimento dei compiti del Coordinamento, in attesa che si creino le condizioni per nuove elezioni.

Art. 10 – L’esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 11 – Il Coordinamento Regionale, al fine dello svolgimento dei suoi compiti, provvede al proprio
finanziamento determinando annualmente i contributi da versare, da parte delle Federate, sulla
previsione di spesa per l’anno successivo, al fine di garantire esclusivamente le attività e gli
strumenti necessari per il funzionamento del Coordinamento e alle attività del Presidente Regionale,
di chi ne fa le veci e dei Componenti del Coordinamento delegati a settori specifici secondo quanto
previsto dall’art. 12 dello Statuto nazionale.

Tali quote vengono definite in proporzione al numero delle donazioni effettuate al 31 dicembre
dell’anno solare precedente.

I contributi potranno essere destinati in via esclusiva per le seguenti attività:

a) partecipazione ad attività e/o incontri organizzati da Istituzioni e/o Organismi nazionali/regionali/locali utili ai fini dell’attuazione della programmazione nazionale/regionale per la produzione ed il consumo di sangue ed emocomponenti; b) la partecipazione ad attività e/o incontri su tematiche del Terzo Settore; c) la partecipazione ad attività e/o incontri presso le Federate della Regione; d) la partecipazione ad attività e/o incontri organizzati dalla FIDAS Nazionale e dalla Conferenza dei Presidenti Regionali.

Art. 12 – La carica di Presidente Regionale è incompatibile con le cariche di membro del Consiglio Direttivo
Nazionale, membro dell’Organo di Controllo Nazionale, membro del Collegio dei Probiviri
Nazionale.

Art. 13 – Le Federate cessano di far parte del Coordinamento nel momento in cui cessano di far parte della
FIDAS per le ragioni di cui allo Statuto Nazionale.

Art. 14 –  Il presente statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.

Art. 15 – Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, si rimanda allo Statuto
della Fidas Nazionale ed al Codice Civile.

Norma transitoria

All’esito dell’approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Assemblea Straordinaria di FIDAS Puglia, sarà il Presidente regionale uscente a curare le procedure necessarie a giungere all’insediamento del nuovo Coordinamento regionale.